Covid-19 le principali novità del D.L. n. 229 – 2021 in tema di contenimento

Segnaliamo che è stato pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021 il D.L. n. 229/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” in vigore dal 31 dicembre scorso.

Tra le misure contenute nel decreto, si riportano di seguito le seguenti disposizioni di maggiore interesse:

  1. dal 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato l’accesso a convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021 (art. 1, co. 1);
  2. dal 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto1 (art. 1, co. 2), ivi compresi quelli impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  3. la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre. Si rinvia alla circolare del Ministero della salute n. 60136/21, che si trasmette in allegato, nella quale vengono aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

È stato, inoltre, ricordato che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Covid, effettuato anche presso centri privati abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza (art. 2, co. 1).

Per quanto non riportato nella presente si rimanda al testo del decreto.

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