Lavori infrannuali: ai fini Ires la valutazione della commessa è sempre in base ai costi

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.93/E del 19 gennaio 2023, ad un’istanza di un’impresa sul corretto trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, di una lavorazione in corso su ordinazione di durata inferiore ai 12 mesi, ed a cavallo d’anno ha chiarito che la valutazione della commessa deve avvenire sempre in base ai costi sostenuti alla fine dell’esercizio, anche se a livello contabile questa è stata valutata secondo i corrispettivi maturati, con il criterio della “percentuale di completamento” – principio OIC n.23.

Per la dichiarazione IRES, quindi, è necessaria la variazione in diminuzione rispetto alle risultanze contabili. Ai fini IRAP, invece, non serve nessuna variazione in dichiarazione, perché la base imponibile corrisponde agli importi contabilizzati.

Con riferimento alla valutazione fiscale delle rimanenze, nella Risposta n.93/E/2023 l’Agenzia delle Entrate, risolvendo un dubbio interpretativo, chiarisce pertanto che:

  • ai fini IRES, i lavori di durata infrannuale devono essere valutati necessariamente in base ai costi sostenuti, secondo la specifica disciplina fiscale (art.92, co.6, del TUIR), che riproduce il metodo contabile della “commessa completata”, indicato anche dal principio OIC n. 23.
  • Per queste commesse, invece, non è possibile utilizzare, ai fini IRES, il diverso criterio della “percentuale di completamento”, pure ammesso dallo stesso principio OIC n.23 tenuto conto che, per le imprese che applicano i principi contabili nazionali, le citate indicazioni dell’Organismo di contabilità valgono solo sul piano contabile, come “fenomeno meramente valutativo” e non incidono sull’applicabilità della disciplina ai fini delle imposte sui redditi.

In tal senso, non si applica l’art.83 del D.P.R. 917/1986 – TUIR (cd. “principio di derivazione rafforzata”).

La risposta all’interpello è scaricabile dal sito  Ance  

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