Con la recente Circolare n. 11/E del 25 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, che saranno utilizzati nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025. Le novità coinvolgono in maniera specifica le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con riflessi sia in merito alla valutazione fiscale delle rimanenze (lavori in corso), sia rispetto alla maxideduzione per le nuove assunzioni introdotta dal D.Lgs. 216/2023.
1. Valutazione fiscale dei lavori in corso: nuove regole applicabili dal 2024
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nell’ambito della riforma fiscale, le imprese sono tenute a determinare il valore fiscale delle rimanenze dei lavori in corso in coerenza con il metodo contabile utilizzato in bilancio, sia per i lavori di durata inferiore a 12 mesi (infrannuali), sia per quelli superiori a 12 mesi (ultrannuali).
Nello specifico:
– I lavori infrannuali possono essere valutati fiscalmente:
- secondo il metodo della commessa completata, con tassazione del reddito solo nell’esercizio di ultimazione dell’opera;
- oppure con il metodo della percentuale di completamento, con tassazione per quota parte nei singoli esercizi;
– I lavori ultrannuali seguono gli stessi criteri, ma la scelta del metodo deve essere coerente con il principio contabile adottato a livello civilistico;
Nel Modello ISA DG69U, utilizzato per le imprese di costruzione, è necessario compilare correttamente i righi F06, F07, F08 e F09 in base al metodo contabile utilizzato:
– i righi F06 e F07 vanno compilati solo se si applica il criterio della percentuale di completamento anche in contabilità;
– i righi F08 e F09 vanno utilizzati solo se si adotta, anche contabilmente, il criterio della commessa completata;
Si raccomanda massima attenzione nella corretta imputazione dei valori, in quanto la Circolare ha previsto note di avvertenza specifiche nelle istruzioni ISA per guidare i contribuenti alla corretta compilazione.
2. Esclusione della maxideduzione del 120% dal Modello ISA
Per effetto dell’agevolazione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato possono fruire, per il 2024, di una maxideduzione del 120% (elevata al 130% per alcune categorie) sul costo del lavoro.
Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che tale maggiorazione non deve essere riportata nel Modello ISA, per evitare un’alterazione dei dati che potrebbe incidere negativamente sul punteggio di affidabilità.
Pertanto, nei righi H11 e F14 del Modello ISA non vanno indicati gli importi relativi alla deduzione aggiuntiva riconosciuta per le nuove assunzioni.
3. Altre indicazioni operative
– A partire dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore i nuovi Codici ATECO 2025, già recepiti nei Modelli ISA da utilizzare per il periodo d’imposta 2024;
– L’Agenzia conferma che per il 2024 è stata eseguita una revisione straordinaria degli ISA, comprensiva di correttivi ad hoc per adeguare gli indicatori al contesto economico attuale;
– Resta in vigore il sistema di premialità per i contribuenti che ottengono punteggi ISA elevati;
– Lo strumento ISA DG69U, specifico per le costruzioni, sarà oggetto di ulteriore revisione con effetto dal periodo d’imposta 2025 (per la dichiarazione 2026).
Scadenze e adempimenti
Si ricorda che gli ISA relativi al 2024 dovranno essere compilati e trasmessi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, entro il termine ordinario (attualmente previsto al 30 novembre 2025, salvo proroghe).
La circolare è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.
Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.


