L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 39 dell’11 febbraio 2026, ha precisato che, nell’ambito dell’attività edilizia, la mancanza di ricavi in un determinato periodo d’imposta non comporta automaticamente né l’esclusione dall’Indice sintetico di affidabilità fiscale né l’impossibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale.
Il chiarimento assume particolare rilievo per le imprese che operano con codice Ateco 41.00.00 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e che, nel corso dell’esercizio, non abbiano perfezionato vendite immobiliari, iscrivendo pertanto ricavi pari a zero alla voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Conto economico, ma abbiano rilevato una variazione positiva delle rimanenze relative a immobili in corso di costruzione destinati alla rivendita.
Come noto, nel settore edilizio è fisiologico che in un determinato periodo d’imposta non si registrino ricavi da cessione di immobili, pur in presenza di cantieri in corso. In tali ipotesi, l’incremento delle rimanenze finali – iscritto anch’esso nella voce A) “Valore della produzione” del Conto economico – rappresenta l’espressione contabile dell’attività produttiva svolta.
L’Amministrazione finanziaria ha pertanto escluso che tale situazione integri un’ipotesi di “non normale svolgimento dell’attività”, fattispecie che, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del DL 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, determinerebbe la disapplicazione degli ISA.
Ne consegue che l’impresa edile, anche in assenza di ricavi ma con incremento delle rimanenze di immobili in corso di costruzione, resta soggetta all’ISA di settore e, proprio in quanto soggetta all’Indice, può valutare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale.
Con riferimento agli ISA applicabili al comparto costruzioni, si ricorda che per il periodo d’imposta 2024 trova applicazione il modello ISA DG69U (approvato per l’annualità 2025), mentre a decorrere dal periodo d’imposta 2025 si applicherà il nuovo ISA EG69U, quale evoluzione del precedente.
Si evidenzia inoltre che, ai fini della verifica del limite di euro 5.164.569, oltre il quale opera l’esclusione dall’applicazione degli ISA, occorre considerare non soltanto i ricavi ma anche la variazione delle rimanenze. In particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DM 18 marzo 2024, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del DPR 917/1986 (TUIR). Anche sotto questo profilo, dunque, la dinamica delle rimanenze assume rilievo determinante nel settore edilizio.
La risposta è scaricabile dal sito associativo nell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.
Si ricorda che le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.


