Inps – I chiarimenti sull’ulteriore disciplina degli ammortizzatori sociali

Segnaliamo che l’Inps, con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021, ha illustrato, su conforme parere del Ministero del Lavoro, i nuovi ed ulteriori interventi in materia di ammortizzatori sociali introdotti dal D.L. n. 73/21, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/21 (Decreto Sostegni Bis), oltre che dal D.L. n. 99/21 e dal D.L. n. 103/21, fornendo altresì le relative istruzioni operative.

Nello specifico, il D.L. n. 73/21 e il D.L. n. 99/21 hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.

Il D.L. n. 103/21 contiene, invece, tra le altre disposizioni, misure in materia di ammortizzatori sociali in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sulle indicazioni fornite dall’INPS, con specifico riferimento alle seguenti misure di interesse per il settore edile:

  • Trattamento di CIGS di cui all’art. 40 co. 1 del D.L. n. 73/21 (c.d. contratto di solidarietà emergenziale).
  • Trattamenti di CIGO/CIGS di cui al D. Lgs. n. 148/15 con esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. In proposito, si evidenziano già in questa sede due importanti indicazioni operative fornite dall’INPS in merito ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO):
  • circa la collocazione temporale dei suddetti trattamenti di CIGO, al fine di garantire la continuità delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, i datori di lavoro ai quali siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di CIGO con causale “Covid-19”, di cui all’art. 8 co. 1 del D.L. n. 41/21, possono richiedere il trattamento di CIGO qui considerato a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021;
  • fermo restando il termine ordinario di invio delle domande di CIGO qui considerate – fissato in 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 15 co. 2 del D. Lgs. n. 148/15 – in sede di prima applicazione della norma le istanze di CIGO relative a sospensioni o riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o dal mese di luglio 2021 dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Ulteriore trattamento di CIGS della durata di 13 settimane, di cui all’art. 40-bis del D.L. n. 73/21 (introdotto dal D.L. n. 99/21)

Al fine di riepilogare, in maniera organica, la nuova disciplina dettata in materia di ammortizzatori sociali, l’Ance ha redatto una tabella di sintesi recante altresì una nota di commento.

Potresti trovare interessante...

0 risposte su “Inps – I chiarimenti sull’ulteriore disciplina degli ammortizzatori sociali”