INL, nota n. 7020/2024: controllo a distanza – provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970

Con la presente si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970 e ss.mm.ii. (in materia di c.d. controlli a distanza dei lavoratori).

L’ipotesi che è stata esaminata è quella in cui il datore di lavoro, che richieda il rilascio di un provvedimento autorizzativo, non sia anche il titolare del trattamento dei dati personali (dei lavoratori). E’ ad esempio il caso in cui l’installazione dello strumento che comporta il trattamento dei dati personali (ad es. gps) è stata “decisa” dal datore di lavoro/appaltatore non per perseguire proprie finalità, ma perché tale installazione gli è stata imposta contrattualmente da un’altra impresa (società committente) che intende trattare quei dati per valutare la prestazione contrattuale resa dall’appaltatore (e, necessariamente, anche l’operato dei dipendenti di quest’ultimo intervenuti nella prestazione, per richiederne eventualmente la sostituzione).

L’INL afferma che, a prescindere da eventuali ulteriori censure sotto il profilo della disciplina sulla privacy, nelle ipotesi indicate non è possibile autorizzare l’installazione per la dissociazione tra il soggetto che richiede l’autorizzazione (datore di lavoro/appaltatore) e il soggetto – impresa committente – titolare del trattamento dei dati dei lavoratori (dipendenti della società datore di lavoro/appaltatore). Tale dissociazione impedirebbe all’INL di effettuare le valutazioni ed il bilanciamento che la legge impone di fare.

Si invitano quindi le imprese associate a non presentare istanze di autorizzazione quali quelle sopra indicate e a non procedere con attività siffatte.

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