Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto “Milleproroghe”.
La Legge è entrata in vigore il 1° marzo u.s., e contiene la seguente misura di interesse per il settore:
Proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale
In particolare, l’articolo 3, comma 4, recante “Proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici”, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.
Il termine era già stato oggetto di proroga, al 21 dicembre 2021, da parte dell’art. 13 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021.