Con l’introduzione del nuovo regime di imponibilità IVA previsto dall’articolo 16-ter della Legge n. 166/2024, il distacco di personale sarà soggetto ad IVA, anche nel caso in cui il corrispettivo percepito dalla società distaccante rappresenti un mero rimborso dei costi sostenuti per i lavoratori.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, ha chiarito che la nuova disciplina si applica a tutti i casi in cui vi sia un nesso diretto tra la prestazione resa e il corrispettivo ricevuto. In altre parole, anche quando la società distaccataria si limita a rimborsare alla società distaccante il costo effettivo del lavoratore senza alcun margine di profitto (che peraltro non sarebbe consentito, configurandosi in tale ipotesi fattispecie equiparabili alla somministrazione di manodopera, possibile solo ad opera di società autorizzate dal Ministero del lavoro a tale fine), l’operazione sarà comunque considerata rilevante ai fini IVA. Questo orientamento si basa sui principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha eliminato l’irrilevanza ai fini IVA dei distacchi di personale, superando il precedente regime normativo.
Il nuovo regime troverà applicazione per tutti i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, è stata prevista una clausola di salvaguardia, finalizzata a tutelare i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2024. In tal modo, si garantisce la certezza del diritto per i contribuenti che, fino alla data di decorrenza della nuova normativa, abbiano operato seguendo le regole precedentemente in vigore.
Tale forma di tutela era stata, tra l’altro, richiesta dall’ANCE, intervenuta presso le competenti sedi per evidenziare la necessità di attribuire alla pronuncia unionale valenza innovativa (e non retroattiva), così garantendo la certezza del diritto e, comunque, facendo salvi tutti i comportamenti adottati, nel frattempo, dagli operatori economici.
La risposta è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.
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