Garanzie per immobili da costruire – Definito il modello standard di polizza decennale postuma DM 20/7/2022 n. 154

Lo scorso 21 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 154 del 20 luglio 2022 che contiene il modello standard di polizza decennale postuma da rilasciarsi, a cura e spese del costruttore, per gli immobili da costruire soggetti agli obblighi del d. lgs. 122/2005.

In proposito è opportuno ribadire che:

  • l’obbligo di consegna, al momento del rogito, della polizza decennale sussiste solo relativamente ad edifici che abbiano formato oggetto di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto prima dell`ultimazione dell`immobile;
  • la tutela assicurativa, a differenza di quella fideiussoria prescinde totalmente dal verificarsi di una situazione di crisi dell’impresa costruttrice;
  • gli effetti (garanzia decennale) decorrono dalla data di ultimazione dell’immobile, ma i difetti dovranno essersi manifestati successivamente alla stipula del contratto di compravendita;
  • nel rogito il notaio dovrà indicare gli estremi della polizza dando atto della sua conformità al modello standard;
  • il mancato rilascio, all’atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale può determinare la nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente;
  • la fideiussione può essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale.

Il modello standard assicurativo è stato elaborato dal ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quelli della Giustizia ed Economia e Finanze.

Con riserva di approfondire in seguito con nota di commento il dettaglio del provvedimento è comunque opportuno evidenziare gli aspetti di maggior rilievo:

  • il modello standard rappresenta il contenuto minimo della garanzia assicurativa. Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti ma solo se di maggior favore per il beneficiario (ossia l’acquirente). Resta poi sempre salvo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio per il riconoscimento dei danni che non hanno trovato soddisfacimento nella copertura assicurativa;
  • rispetto alle polizze postume finora in uso nel mercato è stato notevolmente ampliato l’oggetto delle coperture assicurative obbligatorie fino a comprendere anche quelle parti dell’immobile non destinate per loro natura a lunga durata e, quindi, non idonee, in quanto tali, da compromettere la stabilità;
  • sono state mantenute forme di limitazione della garanzia attraverso la previsione della Franchigia, dello Scoperto e dei limiti di indennizzo (in quest’ultimo caso però con una misura in parte predefinita).

In questi casi però è stato previsto che la parte di danno non indennizzata dalla società assicuratrice resta a carico del costruttore e solo laddove questi sia irreperibile a carico del beneficiario/acquirente.

E’ possibile scaricare la nota illustrativa ANCE sul tema al seguente link: “Le nostre guide”.

L’accesso al documento è gratuito e riservato ai Soci; le imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso una delle modalità proposte sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.

L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.

In allegato il citato decreto ministeriale.

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