Informiamo che con Provvedimento del 16/01/2025 (reso noto con la Newsletter del 21 marzo u.s.), il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società di autotrasporto che aveva installato un sistema di geolocalizzazione sui veicoli utilizzati dai dipendenti nello svolgimento dell’attività lavorativa, senza aver preventivamente fornito loro un’informativa adeguata ai sensi dell’art. 13 del GDPR e senza aver rispettato quanto stabilito dall’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).
Il Garante nello specifico ha evidenziato come l’informativa predisposta dalla società (e resa disponibile ai propri dipendenti mediante affissione alla bacheca aziendale), fosse del tutto inidonea a rappresentare compiutamente i trattamenti realizzati mediante il sistema di geolocalizzazione (“… l’aspetto relativo alla identificabilità diretta dei conducenti dei veicoli geolocalizzati non rappresenta l’unico elemento di criticità rilevato, essendo al contrario emersi svariati elementi di difformità rispetto alla disciplina in materia di protezione dati personali“…”In ogni caso, a prescindere dallo specifico aspetto della identificabilità diretta dei conducenti dei veicoli geolocalizzati, l’informativa presenta numerose incongruenze e refusi che rivelano chiaramente come la stessa non corrisponda ai trattamenti effettivamente posti in essere“. “Si aggiunge, inoltre, che l’informativa non rappresenta compiutamente le modalità del trattamento effettuato mediante il sistema di geolocalizzazione, tra cui ad esempio la circostanza che i dati sono rilevati in maniera continuativa”).
Il Garante ha poi rilevato che “… le concrete modalità di funzionamento del sistema tecnologico utilizzato consentono alla Società … di acquisire informazioni relative alla posizione del veicolo, al suo stato (se cioè acceso o spento), alla telemetria e, indirettamente, anche all’attività degli autisti. Tali informazioni vengono acquisite dal sistema in modo continuativo, seppur differite di 3/5 minuti e comprendono anche le pause dell’attività lavorativa; esse sono conservate per un periodo di 180 giorni. Ciò posto, si osserva che tali modalità di trattamento risultano eccedenti e non proporzionate rispetto agli scopi e alle finalità dichiarate, che possono essere legittimamente perseguite mediante il trattamento di informazioni più limitate.
In particolare, la raccolta delle informazioni particolareggiate (tra cui la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa) risulta idonea ad effettuare un monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1., lett. c) del Regolamento) che, invece, richiede che i dati raccolti siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Tra l’altro, il Garante ha spesso ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (v. provv. n. 396 del 28/06/2018, doc web n. 9023246).
Allo stesso modo, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo (pari a 180 giorni) non è conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento).
Infine, deve rilevarsi che le specifiche funzionalità del sistema di geolocalizzazione sopra descritte non sono conformi alle specifiche garanzie previste dall’autorizzazione rilasciata dall’ITL …. in particolare per ciò che concerne alla rilevazione non continuativa del veicolo geolocalizzato, all’anonimizzazione dei dati raccolti, all’adozione di soluzioni tecnologiche che impediscano “l’eventuale trattamento di dati ultronei, non pertinenti o eccedenti le finalità perseguite dal titolare”.
Il Garante ha quindi concluso che il trattamento risulta contrario al principio di liceità e, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50.000 euro, ha ordinato alla Società di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’ITL.
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