Flessibilità per la fruizione del congedo di maternità – istruzioni INPS

Segnaliamo che l’Inps, con la circolare n. 106/2022, ha fornito le nuove indicazioni per la fruizione del congedo di maternità in maniera flessibile, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, ai sensi dell’art. 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo.

Nel dettaglio, la circolare rileva, in particolare e tra l’altro, che è venuto meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.

Contiene inoltre una analitica disamina dei presupposti e degli adempimenti necessari per fruire della predetta flessibilità, anche alla luce delle modifiche normative intervenute negli anni.

Per l’analitica illustrazione dei contenuti della suddetta circolare, Ance ha predisposta una nota di commento che è a disposizione delle imprese associate, unitamente alla citata circolare n. 106/2022,  sul sito dell’Associazione al link “Congedo di maternità flessibile”.

Le imprese non ancora registrate possono contattare i nostri uffici scrivendo a servizi@assedil.it

Il Servizio Lavoro, Sindacale e Previdenza (Avv. Luigi Masini) è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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