Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 122/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale”, in vigore dall’11 settembre 2021.
Il decreto legge, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, introduce disposizioni volte, da un lato, a estendere l’obbligo del Green Pass per chiunque acceda nelle strutture scolastiche, educative, formative e universitarie e, dall’altro, a estendere l’obbligo vaccinale per coloro che accedano, a qualunque titolo, alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Strutture scolastiche, educative, formative e universitarie
L’art. 1 del D.L. in esame, introducendo i nuovi articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 al D.L. n. 52/2021[1], estende le disposizioni previste dall’art. 9-ter del predetto D.L. (obbligo di possedere ed esibire il Green Pass, fino al 31 dicembre 2021) al personale delle seguenti strutture: servizi educativi per l’infanzia; centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP); sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); istituti tecnici superiori (ITS).
Inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (sia appartenenti al sistema nazionale di istruzione che rientranti in una delle categorie di cui sopra), nonché nelle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, anche per ragioni di servizio o di lavoro, è tenuto a possedere ed esibire il Green Pass.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, nonché agli alunni, agli studenti e ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.
Fermo restando l’obbligo dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative alla verifica del Green Pass, tale controllo deve essere effettuato anche dai datori di lavoro di tutti coloro che accedano nelle predette strutture per ragioni di servizio o di lavoro. Tali verifiche sono effettuate con le modalità indicate attualmente dall’art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, che prevede la lettura del QR code tramite un’apposita app (denominata “Verifca C19”).
Per espressa disposizione normativa, questa modalità consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità del Green Pass e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Per la violazione delle menzionate disposizioni è prevista (sia in capo ai lavoratori per mancato possesso o esibizione del green-pass, che in capo ai datori di lavoro, per la mancata verifica) una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, aumentata fino a un terzo nel caso in cui la violazione avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta, si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992. In caso di violazione reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Essendo tali previsioni già in vigore, le imprese che stiano svolgendo o prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture sono tenute a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti e a verificare, prima dell’accesso alle strutture stesse, che questi siano in possesso del Green Pass.
Per una più analitica illustrazione degli obblighi e degli adempimenti sopra indicati è disponibile in calce alla notizia, oppure disponibile all’interno dell’area riservata downloads, anche una nota esplicativa di Confindustria “green-pass nei luoghi di lavoro”.
Le imprese non ancora registrate possono inviare a tale proposito una mail al seguente indirizzo: servizi@assedil.it.
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Segnaliamo altresì, sempre in materia ma sotto diverso profilo, che da quanto emerge dal Comunicato stampa n. 36 del 16 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha altresì approvato nei giorni scorsi un decreto legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
In particolare, per quanto di interesse, risulta essere stato ivi previsto che:
- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro (ivi compresi i cantieri), di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto di tali prescrizioni ed individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;
- entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- sono esclusi dall’applicazione delle precedenti disposizioni i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, dotati di apposita certificazione medica. Per tali soggetti è prevista inoltre la gratuità dei tamponi;
- i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla sua presentazione. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass;
- in caso di violazione dell’obbligo di Green Pass sarà irrogata una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.
Facciamo quindi riserva di ulteriori e più precise indicazioni appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il servizio lavoro e sicurezza del lavoro dell’Associazione è a disposizione per ulteriori indicazioni.