Esonero parziale dei contributi previdenziali

Informiamo che l’Inps, con il messaggio n. 4009/2022 (che trasmettiamo in allegato), ha fornito ulteriori indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d.  decreto Aiuti bis). 

Ricordiamo a riguardo che il comma 1 del citato articolo 20 dispone che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’Inps, dopo avere ricordato che le prime indicazioni per i suddetti adempimenti sono state fornite con il messaggio Inps n. 3499 del 26 settembre scorso, nel messaggio in esame ha chiarito che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

I datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, possono procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022. 

In tal caso, i datori di lavoro devono utilizzare il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.

L’Inps, a parziale rettifica di quanto indicato nel citato messaggio n. 3499/2022, ha specificato che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

Nel caso in cui non siano stati ancora erogati i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, i datori potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

L’Inps ha, inoltre, ricordato che per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.

I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero come da disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, esponendo sul codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa allo 0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, l’Inps ha fatto presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.

Il Servizio Lavoro, Sindacale e Previdenza (Avv. Luigi Masini) è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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