A seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge n. 108/2021 di conversione del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 è opportuno soffermarsi su diverse disposizioni che hanno introdotto rilevanti innovazioni in ambito edilizio.
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione si segnalano:
- autorizzazione unica per i lavori sulle strutture ricettive;
- deroghe al DM del 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari) per gli immobili di interesse culturale;
- semplificazioni per la procedura di affrancazione degli immobili ricompresi nei piani di zona.
Riguardo all’autorizzazione unica per i lavori sulle strutture ricettive (art. 24bis) la modifica accelera il procedimento, assegnando alla regione l’autorizzazione per la costruzione, potenziamento o rifacimento totale/parziale delle strutture ricettive.
Il procedimento si conclude con decisione adottata in sede di conferenza di servizi, all’esito della quale viene rilasciata l’autorizzazione unica che costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso.
In tema di deroghe al DM 1975 ai requisiti igienico-sanitari immobili di interesse culturale (ART.51 , comma1, lettera f-bis) è stata introdotta in sede di conversione del decreto una norma che stabilisce:
- l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
- per ciascun locale adibito ad abitazione, un’ampiezza della finestra proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% con superficie finestrata apribile non inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
- ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia e della segnalazione certificata della loro agibilità, il riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.
In tema di proroga conferenza di servizi accelerata (ART.51, comma1, lettera g) è stata confermata la proroga al 30 giugno 2023 della disciplina della conferenza di servizi accelerata prevista dall’articolo 13 del DL 76/2020.
L’articolo 61 introduce modifiche alla disciplina del potere sostitutivo, individuando il sostituto del responsabile del procedimento inerte non solo nell’ambito delle “figure apicali” dell’amministrazione ma in una specifica unità organizzativa.
Decorso o superato il termine per la conclusione del procedimento, il potere sostitutivo è esercitabile d’ufficio ( e non più solo su richiesta del soggetto interessato).
L’articolo 62 introduce modifiche alla disciplina del silenzio assenso: resta confermata la norma con cui si aggiunge all’articolo 20 della Legge 241/90 il nuova comma 2-bis.
Tale norma dispone che, nei procedimenti su istanza dei privato, qualora il silenzio equivalga ad accoglimento dell’istanza, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica un’attestazione del decorso del termine e, quindi, dell’avvenuto accoglimento della domanda.
Decorsi 10 giorni dalla richiesta senza che l’amministrazione vi provveda, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del privato.
In tema di annullamento d’ufficio dei provvedimenti, anche edilizi, illegittimi l’articolo 63 conferma la riduzione del termine previsto per poter esercitare tale potere che passa da 18 mesi a 12 mesi.
L’articolo 22-bis prevede semplificazioni per la procedura di affrancazione degli immobili ricompresi nei piani di zona:
- la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata può anche su iniziativa dei soggetti interessati
- la rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione/locazione delle singole unità abitative (con la fissazione, comunque, di limiti massimi per singola unità abitativa e relative pertinenze pari a 5000/1000 euro)
- l’obbligo per i comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute.
Le imprese non ancora registrate possono inviare una e-mail all’indirizzo servizi@assedil.it