L’ANCE ha elaborato un documento che illustra le misure previste dal DL 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato nella G.U. recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta, nonché l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni, l’ampliamento dei termini di utilizzo di quei crediti di imposta che si ritrovassero sottoposti a sequestro penale e, infine, l’introduzione della pre-condizione dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.
In particolare l’art. 1 comma 1 del DL 13/2022 abroga il comma 1 dell’art. 28 del DL 4/2022 che aveva di fatto vietato ogni ipotesi di cessione dei bonus edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.
Contestualmente, però, il comma 2 del medesimo art. 1 riscrive integralmente le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, confermando che è stata abolita la disciplina ante DL 4/2022 che consentiva illimitate cessioni dei bonus edilizi a favore di qualsiasi cessionario, ma consentendo per lo meno, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).
Degno di nota è altresì il contenuto dell’art. 4 sempre del D.L. n. 13/22 che, recependo le reiterate istanze in tal senso di Ance, prevede che il riconoscimento dei bonus edilizi vari è subordinato, per le lavorazioni edili di cui all’allegato X del d.lgs. n. 81/2008, all’applicazione alle maestranze occupate per la realizzazione delle stesse, dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edili stipulati dalle Associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
A tale fine, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel contratto di appalto e nelle fatture relative ai lavori.
I soggetti incaricati di apporre il visto di conformità ai fini della fruizione dei benefici fiscali saranno quindi chiamati a verificare anche il rispetto di tali obblighi che, peraltro, entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del D.L. n. 13/22 e saranno applicabili ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
Il documento disponibile all’interno dell’area download “Le nostre guide” ,del sito associativo, oppure, in calce alla notizia; le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova. l