Differimento della comunicazione delle opzioni per le spese edilizie del 2021 entro il 7 aprile

L’Agenzia delle Entrate con suo provvedimento del 3.2.2022 n. 35873 ha previsto che  la comunicazione di opzione delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e quella per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una proroga dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 del termine ex art. 28 comma 2 del DL 4/2022 (che modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020 consentendo solo una cessione del credito d’imposta), precedentemente al quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni per gli interventi agevolabili per il 2020, 2021 e 2022.

Il comma 2 contiene una disposizione transitoria per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (ora 16 febbraio 2022) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

L’Agenzia delle Entrate con suo provvedimento del 3.2.2022 n. 35873 ha previsto che  la comunicazione di opzione delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e quella per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una proroga dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 del termine ex art. 28 comma 2 del DL 4/2022 (che modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020 consentendo solo una cessione del credito d’imposta), precedentemente al quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni per gli interventi agevolabili per il 2020, 2021 e 2022.

Il comma 2 contiene una disposizione transitoria per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (ora 16 febbraio 2022) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Il provvedimento inoltre approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili.

In calce alla notizia i documenti d’interesse, disponibili, anche, all’interno dell’area download del sito associativo “Agenzia delle Entrate”.

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