Decreto Carburanti-bis, il credito d’imposta Transizione 5.0 sale all’89,77%

Il Decreto-legge n. 42/2026, cd. “Decreto Carburanti-bis”, in vigore dal 4 aprile 2026, introduce un rilevante intervento a favore delle imprese che avevano presentato domanda nell’ambito del Piano Transizione 5.0 per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, ma che erano rimaste escluse dal pieno beneficio per insufficienza delle risorse disponibili.

La nuova disciplina eleva infatti la misura del credito d’imposta spettante agli operatori interessati, riconoscendo un importo pari all’89,77% del credito richiesto, in luogo della precedente percentuale del 35% prevista dal Decreto fiscale n. 38/2026. L’incremento è reso possibile mediante l’utilizzo di risorse pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Accanto al credito d’imposta, il provvedimento prevede anche un contributo finanziario pari complessivamente a 197,7 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinato agli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi i relativi sistemi di accumulo, sempre riferiti a spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

L’incremento della misura del credito riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, effettuati entro la fine del 2025, a condizione che siano state rispettate le regole procedurali già previste per l’accesso al beneficio.

Restano infatti ferme le condizioni già stabilite dalla disciplina originaria. In particolare, il beneficio interessa le imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di prenotazione nel periodo compreso tra il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025.

Sotto il profilo operativo, occorre distinguere le fasi già svolte da quelle che restano da monitorare.

Le imprese interessate devono aver già provveduto, entro il 27 novembre 2025, all’invio della comunicazione di prenotazione del beneficio. Tale adempimento costituisce il presupposto essenziale per accedere alla nuova misura rafforzata del credito.

Successivamente, spetta al GSE verificare la correttezza delle comunicazioni trasmesse e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa. All’esito di tale controllo, il GSE dovrà comunicare, entro il 30 aprile 2026, l’importo del credito effettivamente utilizzabile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate.

Una volta ricevuto il via libera del GSE, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione di ammissione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Ne consegue che, per le imprese interessate, l’adempimento immediatamente rilevante non è un nuovo invio di istanze, bensì la verifica della propria posizione rispetto alle comunicazioni già trasmesse entro novembre 2025 e il monitoraggio dell’esito che sarà comunicato dal GSE entro il termine sopra indicato.

Ai fini pratici, le date da tenere presenti sono le seguenti:

  • Il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine entro il quale devono essere stati effettuati gli investimenti agevolabili.
  • Il periodo dal 7 al 27 novembre 2025 coincide con la finestra temporale entro la quale dovevano essere inviate le comunicazioni di prenotazione del beneficio.
  • Il 30 aprile 2026 è il termine entro il quale il GSE deve comunicare l’importo del credito utilizzabile.
  • Dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE decorre la possibilità di utilizzo del credito in compensazione tramite F24.
  • Il 31 dicembre 2026 costituisce il termine finale entro il quale il credito dovrà essere utilizzato.

Anche il credito d’imposta riconosciuto nella nuova misura dell’89,77% segue, per quanto non diversamente disposto, il regime ordinario già previsto per il beneficio Transizione 5.0.

Pertanto, il credito non è soggetto al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU, pari a 250.000 euro. Non si applica neppure il limite generale annuale di compensazione tramite modello F24, pari a 2 milioni di euro. Inoltre, il credito può essere utilizzato anche in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, non operando in tal caso il divieto ordinariamente previsto.

Sotto il profilo reddituale, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Il Decreto Carburanti-bis introduce, in aggiunta al credito d’imposta, un autonomo contributo finanziario a favore delle imprese che hanno sostenuto, entro il 31 dicembre 2025, spese per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, nonché per i relativi sistemi di accumulo.

Anche in questo caso, il contributo riguarda gli investimenti già oggetto delle comunicazioni presentate entro il 27 novembre 2025. Il riconoscimento del contributo avverrà nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sono inoltre comprese tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile connessa agli investimenti effettuati e per le certificazioni necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici, purché rilasciate da soggetti abilitati.

È importante evidenziare che il contributo finanziario non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta Transizione 5.0 richiesto con le comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre 2025 con riferimento alle medesime spese.

Le modalità concrete di erogazione del contributo saranno definite con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni che saranno fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute.

Per le imprese che rientrano nella platea dei soggetti già prenotati entro novembre 2025, il Decreto n. 42/2026 determina un significativo rafforzamento del sostegno riconosciuto, consentendo di recuperare una quota molto elevata del credito richiesto e, nei casi previsti, di beneficiare anche di un ulteriore contributo per gli investimenti energetici in ambito fotovoltaico.

  • In questa fase, risulta quindi opportuno verificare con attenzione:
  • la corretta presentazione, entro i termini, delle comunicazioni già trasmesse al GSE;
  • la riconducibilità degli investimenti ai beni agevolabili di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016;
  • la presenza della documentazione tecnica, contabile ed energetica necessaria ai fini dei controlli;
  • l’arrivo della comunicazione del GSE entro il 30 aprile 2026, dalla quale decorrerà il termine per l’utilizzo in compensazione del credito;
  • la futura emanazione del decreto ministeriale attuativo relativo al contributo finanziario per il fotovoltaico.

Si ricorda che le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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