Dal 4 dicembre è entrato in vigore il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 che disciplina “i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.
Sono, quindi, abrogati i precedenti Criteri Ambientali Minimi edilizia contenuti nel D.M. 11 2017.
Il decreto contiene, in linea con le richieste dell’ANCE, principalmente regole progettuali ed ha lo scopo diaggiornare i precedenti criteri in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.
Il decreto distingue, con maggiore chiarezza rispetto al passato, i criteri da adottare per l’affidamento, rispettivamente:
a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) dei lavori per interventi edilizi;
c) del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente.
Tra i criteri premianti, rilevano gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), che devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”.
Tale previsione, come è chiarito nelle premesse del provvedimento, persegue l’obiettivo di premiare gli operatori che adottano e attuano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
In linea con quanto auspicato dall’Ance, è stato inserito tra i criteri premianti il possesso di sistemi di gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 14001); è stata abrogata quindi la disposizione che rendeva obbligatorio il possesso di tali certificazioni ambientali.
E’ stato espunto anche il piano di gestione dei rifiuti, mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.
È stata infine semplificata e snellita la disciplina sulla “materia riciclata o recuperata” ed i relativi adempimenti, così come anche quella relativa al consumo di suolo e alla permeabilità della superficie territoriale.
In allegato il testo del decreto e il pertinente allegato tecnico.