Ance ha messo a punto tre casi pratici per orientarsi alla luce delle nuove soglie di debito IVA che giustificano le segnalazioni d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del sistema di gestione dell’insolvenza delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tali casi rappresentano un’illustrazione delle diverse situazioni in cui può trovarsi l’impresa, in termini di eventuale ricezione dell’alert dell’Agenzia delle Entrate, a seconda dell’importo del proprio debito IVA, da confrontare anche con il volume d’affari.
Infatti, accanto alla comunicazione a cura degli organi interni all’impresa, il Codice della crisi d’impresa prevede anche la segnalazione a cura dei cd. “creditori pubblici qualificati” (INPS/INAIL ed Agenzia delle Entrate, ivi compresa la sua articolazione Riscossione – cfr. art.25-novies), circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, da indirizzare agli imprenditori, ovvero agli organi di controllo della società, ove esistenti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate effettua la segnalazione d’allerta se:
- esiste un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione di liquidazione periodica, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (cd. 1a soglia);
- il debito è superiore all’importo di 20.000 euro (cd. 2a soglia).
La disposizione si applica a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche IVA relative al 2° trimestre 2022 (cfr. l’art.21 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).
La comunicazione deve essere inviata all’impresa, contestualmente alla comunicazione di irregolarità ai fini IVA (cfr. l’art.54-bis del D.P.R. 633/1972), al massimo entro 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche.
In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono un mero invito a presentare l’istanza per la “composizione negoziata della crisi”. Infatti, come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria, l’impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento. In tal senso, la segnalazione ha lo scopo di sollecitare l’impresa a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile difficoltà finanziaria (cfr. anche il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio scorso).
I casi sono scaricabili dal sito associativo all’interno dell’area download “Le nostre guide”.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.