Al via sia l’Osservatorio permanente in tema di composizione negoziata e degli ulteriori strumenti di regolazione della crisi d’impresa in seno al Ministero della Giustizia, sia l’Albo dei soggetti incaricati della gestione delle procedure di insolvenza.
Queste le recenti novità intervenute, sul piano normativo, nell’ambito della definitiva attuazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio scorso.
Sono due i Decreti del Ministro della Giustizia istitutivi delle nuove modalità di controllo e funzionamento nell’ambito della disciplina dell’insolvenza:
- il D.M. 29 dicembre 2022, che identifica l’Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa;
- il D.M. 3 marzo 2022, n. 75, operativo, di fatto, dal 5 gennaio scorso, con il quale sono state previste le modalità di funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria circa la gestione e controllo delle procedure di insolvenza.
In particolare, l’Osservatorio permanente, in attuazione dell’art. 353 del Codice della crisi d’impresa, verrà formato entro il 4 febbraio 2023 e sarà composto da 12 membri (due docenti universitari, due magistrati, un componente scelto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dalla Banca d’Italia, uno dal Consiglio nazionale forense, uno dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, uno dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, un membro designato dalla Confindustria, uno da Confartigianato-imprese ed uno dalla Confagricoltura).
Requisito essenziale per ciascun componente, che resta in carica per 5 anni con possibilità di rinnovo e senza compenso, è il possesso della specifica competenza nella materia della crisi d’impresa. Ogni 2 anni, tale organismo dovrà redigere una relazione sintetica sull’efficienza degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa, sia stragiudiziali che giudiziali, comprensiva di eventuali proposte di modifica della disciplina. La prima relazione dovrà essere trasmessa al Ministro della Giustizia entro il 31 marzo 2024 (e successivamente ogni 3 anni).
Vengono, altresì, disciplinate le modalità di creazione e funzionamento dell’Albo dei soggetti esperti, incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure d’insolvenza, sempre presso il Ministero della Giustizia.
Possono iscriversi all’Albo i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, che svolgeranno, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (cfr. anche l’art.356).
Ai fini dell’iscrizione, gli interessati devono essere in possesso di specifici requisiti professionali, di formazione e di onorabilità. In particolare, dal punto di vista professionale, deve trattarsi di avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, anche in associazione tra loro, o di soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Si fa presente che all’Albo non accedono gli esperti deputati della gestione della “composizione negoziata della crisi d’impresa” che, come noto, è una procedura di tipo extragiudiziale per risolvere la temporanea situazione di difficoltà delle imprese, prevista nel Codice della crisi.
Dal punto di vista più generale l’ANCE avvierà le iniziative più opportune per garantire il riconoscimento della specificità del settore delle costruzioni all’interno dell’Osservatorio permanente, in via di costituzione.
In allegato i Decreti Ministeriali citati.