Segnaliamo che è stato pubblicato in GU n. 305 del 24.12.2021 il D.L. n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” in vigore dal 25 dicembre scorso.
Tra le misure contenute nel decreto, riportiamo di seguito le seguenti, di maggiore interesse.
- proroga dello stato di emergenza al 31.03.2022 (art. 1);
- riduzione, a decorrere dal 1° febbraio 2022, del termine di validità del Green pass (ciclo vaccinale primario o somministrazione richiamo) da 9 a 6 mesi (art. 3, co. 1);
- riduzione, a decorrere dal 1° febbraio 2022, del termine di validità del Green pass (positivi al Covid oltre il 14° giorno dalla prima dose, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o somministrazione richiamo) da 9 a 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione (art. 3, co. 2);
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all’aperto (art. 1 del DPCM 2 marzo 2021) anche in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022 (art. 4, co.1);
- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tra l’altro, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, fino al termine dello stato di emergenza (art. 4, co.3);
- consentito l’accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza, ai soggetti muniti di Green pass ai sensi dell’art. 9, comma 2 (art. 8, co.2);
- consentita in zona bianca la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, compresi quelli di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, esclusivamente ai soggetti in possesso del Green pass rafforzato (art. 8, co. 5);
- prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A (tra cui smart working semplificato e sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio) (art. 16, co.1);
- prevista l’individuazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto (art. 17, co.2);
- prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni successive al 2 marzo.
Per quanto non riportato nella presente rimandiamo al testo del decreto.