Informiamo che il Ministero della Salute ha aggiornato, con la circolare n. 9498 del 04.02.2022 (che trasmettiamo in allegato) le indicazioni relative alla misura della c.d. “quarantena”.
Il dicastero ha, in particolare, chiarito che “fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita”.
Le indicazioni sono state, pertanto, aggiornate come segue:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
I) Si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo a
1. Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
2. Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.
La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.
E’ inoltre previsto l’obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
II) Non è invece prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni a soggetti asintomatici che:
1. Abbiano ricevuto la dose booster;
2. Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
3. Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
4. Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario.
Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 e, se persistono i sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
E’ inoltre previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda al testo della suddetta Circolare.
Il Servizio lavoro e Sicurezza del lavoro dell’Associazione (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale) è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.