Costi della manodopera – Nuovo orientamento S.U.A. Città Metropolitana

Riteniamo opportuno informare le Imprese Associate che la Dott.ssa Tombesi, Responsabile dell’Ufficio Appalti Pubblici della S.U.A. della Città Metropolitana, ci ha contatto per comunicarci di avere aggiornato il proprio metodo di valutazione dei costi della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici.

Come noto, dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici,  il tema della assoggettabilità o meno a ribasso dei costi della manodopera ha suscitato perplessità a seguito della formulazione non chiara dell’art. 41 comma 14 che dispone “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”

La S.U.A. della Città Metropolitana, dopo aver seguito per un certo periodo l’interpretazione aderente alla lettura letterale del testo normativo, ci ha comunicato che ritiene preferibile applicare il ribasso all’intero importo a base di gara (al lordo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante).

La decisione assunta si basa sulla lettura sistematica (art. 108 c. 9,  110, ultimo capoverso comma 14 art. 41 del codice) e costituzionalmente orientata (art. 41 della Costituzione “Iniziativa economica privata”) della norma dalla quale emerge – con significativi avalli giurisprudenziali (TAR Toscana sez. IV 29/01/2024 n. 120 con richiamo a Consiglio di Stato sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, TAR Basilicata sez. I 21/5/2024 n. 273)  che  se il Legislatore avesse voluto considerare i costi della manodopera fissi ed invariabili non avrebbe richiesto ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né li avrebbe inclusi negli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta, né avrebbe consentito di dimostrare una più efficiente organizzazione al fine della massimizzazione del ribasso “complessivo”.Peraltro, anche il M.I.T. (Pareri 2154/2023 e 2505/2024) si è espresso nel senso della assoggettabilità a ribasso dei costi della manodopera.

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