Conversione in legge del Decreto Pnrr, ecco tutte le novità per la fatturazione degli RTI

Con l’entrata in vigore della Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del Decreto-Legge n. 19/2026 (c.d. Decreto PNRR), il legislatore è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina IVA relativa alle modalità di fatturazione applicabili nell’ambito dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), introducendo una rilevante misura di semplificazione operativa.

In particolare, l’art. 8, comma 3-bis, della citata legge modifica l’art. 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. 633/1972, estendendo espressamente il perimetro della fatturazione differita anche alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate dalle imprese aderenti ad un RTI e fatturate dalla mandataria in nome e per conto delle stesse.

Come noto, la fatturazione differita consente l’emissione di un’unica fattura riepilogativa per tutte le operazioni effettuate nel corso di un medesimo mese solare nei confronti dello stesso committente, con termine di emissione fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Tale modalità si pone in deroga al termine ordinario di emissione della fattura, previsto entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Per effetto della modifica normativa, rientrano ora tra le operazioni per le quali è ammessa la fatturazione differita anche quelle oggetto di fatturazione da parte della mandataria del RTI “in nome e per conto” delle imprese mandanti, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. 633/1972.

Ne deriva che, nell’ambito di un appalto pubblico gestito mediante RTI, la mandataria, previo accordo con le imprese partecipanti, può emettere nei confronti della Stazione appaltante un’unica fattura cumulativa, rappresentativa delle prestazioni rese da tutte le imprese del raggruppamento nel corso del mese di riferimento.

Tale fattura dovrà necessariamente contenere:

  • l’indicazione che l’emissione avviene “in nome e per conto” delle imprese mandanti;
  • il dettaglio analitico delle operazioni eseguite da ciascuna impresa, con separata evidenza delle rispettive quote di corrispettivo e dell’imposta;
  • tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ai fini della validità del documento.

Il termine per l’emissione della fattura resta fissato al giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento al momento impositivo individuato secondo le regole ordinarie IVA.

È fondamentale evidenziare che la nuova modalità di fatturazione non sostituisce la disciplina ordinaria, ma si affianca ad essa quale regime opzionale.

Resta infatti pienamente valida la regola generale, derivante sia dalla normativa IVA sia dalla disciplina dei contratti pubblici (attualmente contenuta nel D.Lgs. 36/2023), secondo cui ciascuna impresa partecipante al RTI mantiene la propria autonomia giuridica e fiscale. In applicazione di tale principio, in via ordinaria, ogni impresa è tenuta ad emettere fattura direttamente nei confronti della Stazione appaltante in relazione alla quota di prestazioni effettivamente eseguite.

Tale impostazione è stata più volte ribadita anche dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha chiarito che il mandato con rappresentanza conferito alla capogruppo non determina la nascita di un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e fiscali, ma si limita a regolare i rapporti di rappresentanza nei confronti del committente.

La possibilità per la mandataria di procedere alla fatturazione in nome e per conto delle mandanti, già ammessa in via interpretativa, trova ora una disciplina più strutturata e, soprattutto, viene coordinata con il regime della fatturazione differita, consentendo l’emissione di un documento unico mensile in luogo di più fatture distinte.

Sotto il profilo operativo, l’adozione della fatturazione differita accentrata in capo alla mandataria comporta una semplificazione significativa nella gestione dei flussi documentali verso la Stazione appaltante, riducendo il numero delle fatture emesse e facilitando la rendicontazione delle attività svolte nell’ambito dell’appalto.

Tuttavia, tale semplificazione non incide sulla titolarità degli obblighi fiscali sostanziali, che restano integralmente in capo alle singole imprese mandanti. In particolare, ciascuna impresa dovrà continuare a:

  • rilevare contabilmente le operazioni di propria competenza;
  • procedere alla registrazione delle fatture emesse per suo conto dalla mandataria;
  • liquidare e versare l’IVA secondo le regole ordinarie;
  • adempiere a tutti gli ulteriori obblighi dichiarativi e di conservazione documentale.

Sotto il profilo contrattuale e organizzativo, appare opportuno che i rapporti interni tra mandataria e mandanti disciplinino in modo puntuale le modalità di raccolta dei dati, di predisposizione della fattura cumulativa e di ripartizione dei corrispettivi, al fine di garantire coerenza tra la documentazione fiscale e l’effettiva esecuzione delle prestazioni.

La disposizione è già efficace nell’attuale contesto normativo e troverà ulteriore sistematizzazione con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027, che recepirà espressamente tale modalità operativa.

La legge è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “PNRR”.

Si ricorda che le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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