L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento dell’8 giugno 2026, prot. n. 171016/2026, ha definito le modalità operative per la presentazione delle richieste di consulenza giuridica, in attuazione del Dlgs 219/2023 e del decreto MEF 24 giugno 2025.
La consulenza giuridica consente ai soggetti legittimati di rivolgere all’Amministrazione finanziaria quesiti interpretativi sull’applicazione delle norme tributarie. Possono presentare istanza le associazioni sindacali e di categoria, inclusa l’Ance e le Associazioni aderenti, gli ordini professionali, gli enti pubblici, le Regioni, gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato.
Le istanze devono essere trasmesse tramite PEC oppure mediante il futuro servizio telematico dedicato dell’Agenzia delle Entrate, la cui attivazione sarà comunicata sul sito istituzionale.
Quanto agli uffici competenti, le richieste di rilevanza nazionale, come quelle presentate da Ance Nazionale, dagli organi nazionali degli ordini professionali, dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, devono essere indirizzate alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. Le richieste provenienti da associazioni territoriali o regionali, ordini professionali di ambito regionale, enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle Amministrazioni statali devono invece essere inviate alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’istante. Le questioni di maggiore complessità possono comunque essere trasmesse dalla Direzione regionale alla Divisione Contribuenti.
L’istanza deve essere redatta in forma libera ed è esente da bollo. Deve contenere, tra l’altro, la dichiarazione del legale rappresentante di non essere a conoscenza di attività di controllo o verifiche fiscali riferite all’istante, ai propri associati o rappresentanti, in relazione alla questione oggetto del quesito.
Nel corso dell’istruttoria, l’Agenzia può richiedere la regolarizzazione di elementi mancanti dell’istanza, purché sanabili ai sensi del decreto MEF, come l’indicazione della norma oggetto del quesito, la soluzione interpretativa proposta o la sottoscrizione. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dall’invito. Gli uffici possono inoltre richiedere documentazione integrativa, da trasmettere entro 60 giorni dalla richiesta.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, scritta e motivata, è resa entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza o dalla ricezione della documentazione integrativa. Il termine può essere sospeso se viene richiesto un parere preventivo ad altro ufficio; qualora il parere non venga acquisito entro 60 giorni, la consulenza diventa improcedibile. Resta inoltre applicabile la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto.
Le risposte alle istanze ammesse saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova .


