Facciamo riferimento e seguito alle nostre precedenti circolari in argomento, per fornire un aggiornamento della situazione, che è in continua evoluzione, sia per le esigenze di costante adeguamento del sistema gestionale informatico Edilconnect da parte della società incaricata, che per lo slittamento ed adeguamento dei termini per la piena entrata in vigore delle molteplici procedure di gestione della complessa tematica della congruità della manodopera.
A tale proposito segnaliamo, in primo luogo, la elaborazione, ad opera della CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili), del documento unitario di collazione di tutte le FAQ fino ad ora emesse dalla stessa, organo deputato a sovrintendere alla gestione del meccanismo della congruità.
Rileviamo, a riguardo, che pur non essendo ovviamente le FAQ una fonte normativa, nondimeno le stesse rivestono, in argomento, indubbio rilievo e costituiscono una utile guida, stante la lacunosità della disciplina normativa della materia in questione.
Segnaliamo inoltre le modifiche recentemente introdotte alle procedure di gestione della congruità, invitando sia le imprese che i consulenti del lavoro delle stesse ad esaminarle con attenzione, al fine di averne piena contezza.
Sottolineiamo, a riguardo, l’importanza del ruolo dei consulenti del lavoro al fine della corretta effettuazione degli adempimenti periodici posti a carico delle imprese, nonché della corretta gestione (anche attraverso il periodico esame del c.d. “contatore di congruità” e dei vari “Alert” emessi da Edilconnect) del complessivo meccanismo di imputazione dei complessivi costi della manodopera imputati ai singoli cantieri, relativi, come noto, ai dipendenti sia dell’impresa principale che di quelle subappaltatrici, oltre che ai titolari delle imprese operanti direttamente in cantiere, pure se privi di dipendenti.
Tale ruolo implica anche la periodica interlocuzione dei Consulenti con la Cassa Edile Genovese, che per parte sua si è adeguatamente organizzata a gestire la complessa materia della congruità mediante creazione di un pool di propri dipendenti dedicati con continuità alla stessa.
Invitiamo quindi le imprese a trasferire ai propri consulenti del lavoro il contenuto della presente comunicazione, unitamente ai documenti in essa richiamati.
Con riferimento ai cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), ribadiamo che l’accordo sindacale del 7.12.2022 prevede che le Casse Edili/Edilcasse procedano al rilascio dell’attestazione di congruità (senza la procedura di alert) anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita non già (come di regola, ad esempio), da fatture di artigiani o di ulteriori subappaltatori non ancora caricati su Edilconnect , ma anche solo da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.
Tuttavia, considerata la obiettiva e perdurante incertezza della materia e le potenziali ricadute negative dell’assenza di congruità anche sulla fruizione dei benefici fiscali, suggeriamo di valutare l’adozione, anche per tali cantieri, ove non congrui, dei meccanismi e delle procedure valide in generale per tutti i cantieri (ultimati a decorrere dal 1.3.2023 in avanti), consistenti, in particolare: i) nella comunicazione dell’eventuale proroga nella durata dei lavori rispetto alle iniziali previsioni; ii) nell’inserimento in Edilconnect della manodopera relativa a subappaltatori ancora ivi non caricati; iii) nell’inserimento di fatture di subappaltatori artigiani, anche se privi di dipendenti; iv) nella verifica circa l’errata imputazione di manodopera dell’impresa su cantiere di verso da quello interessato.
Il documento unitario di collezione delle FAQ emesse dalla CNCE, le nuove procedure di gestione della congruità (illustrate direttamente dalla società informatica incaricata che vi ha provveduto) e l’accordo sindacale 7.12.2022 sono disponibili delle imprese iscritte al link “congruità della manodopera” del sito associativo .
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.