Concordato preventivo biennale: disponibile la guida operativa con le novità del decreto correttivo

Con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa volta a fornire un quadro completo ed aggiornato dell’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo correttivo n. 81/2025. La guida raccoglie le disposizioni normative e le prassi vigenti, includendo anche un’appendice contenente le risposte a interpelli e FAQ ritenute tuttora attuali.

Il Concordato preventivo biennale, introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, consente ai contribuenti che rispettano determinati requisiti di determinare il reddito in via concordata per i periodi d’imposta 2025 e 2026. La circolare dell’Agenzia fornisce chiarimenti su requisiti di accesso, modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, nonché sulla determinazione degli acconti.

Fra le novità rilevanti per il biennio 2025-2026, si segnala che l’opzione per l’adesione al CPB può essere esercitata secondo una doppia modalità: in via contestuale all’invio della dichiarazione dei redditi 2025 oppure in via autonoma, trasmettendo il modello unitamente al solo frontespizio del modello Redditi. Il termine ultimo per l’adesione è stato prorogato al 30 settembre 2025.

Particolare attenzione va riservata alle cause di esclusione e cessazione introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025. Non possono accedere al concordato i soggetti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati, salvo che anche tali entità aderiscano al CPB per gli stessi anni d’imposta. Analogamente, le predette associazioni e società non possono aderire qualora anche uno solo dei soci o associati non aderisca alla proposta di concordato.

La causa di esclusione sopra descritta non si applica qualora, per l’attività esercitata da uno dei soggetti coinvolti (associazione/società o singolo professionista), non risultino approvati gli ISA.

Quanto alla cessazione, è previsto che il venir meno dell’adesione da parte di uno dei soci o dell’associazione/società comporti la cessazione del regime del concordato anche per l’altro soggetto, rendendo necessaria una scelta condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa che tali nuove disposizioni non trovano applicazione retroattiva per le adesioni al CPB esercitate prima del 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Infine, con riferimento alla decadenza dal regime, l’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2025 stabilisce che l’omesso versamento, nei termini, delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato comporta la cessazione del regime per entrambi i periodi d’imposta. A tal proposito, la circolare chiarisce che il contribuente dovrà provvedere al pagamento integrale degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, non potendo avvalersi della rateazione di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Si invitano pertanto le imprese a valutare attentamente la propria posizione e a manifestare l’interesse all’adesione entro la scadenza del 30 settembre 2025, al fine di procedere tempestivamente agli adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo.

La circolare è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “ Agenzia delle Entrate”.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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