Concordato preventivo biennale 2025 – 2026 – Definiti le modalità di adesione e i criteri di elaborazione della proposta

In attuazione del D.Lgs. n. 13/2024 (come modificato dal D.Lgs. n. 108/2024), l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025, ha definito le modalità operative di adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Parallelamente, con D.M. 28 aprile 2025, sono stati approvati i criteri e la metodologia di elaborazione della proposta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che il concordato preventivo biennale è un istituto finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e consiste nell’accettazione di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di determinazione del reddito d’impresa imponibile (ai fini IRES e IRAP) e del valore della produzione netta (ai fini IRAP), valida per due annualità.

1. Criteri di elaborazione della proposta
La proposta di concordato viene elaborata sulla base di:

  • dati dichiarati dal contribuente;
  • esiti degli indicatori sintetici di affidabilità (ISA);
  • analisi dell’andamento economico degli ultimi tre periodi d’imposta (incluso il 2024);
  • confronto con dati settoriali;
  • applicazione di proiezioni macroeconomiche sui periodi 2025-2026.

Il decreto conferma inoltre che il contribuente potrà beneficiare di riduzioni del reddito concordato nel caso si verifichino eventi eccezionali entro il 31 dicembre 2025 e, comunque, prima dell’adesione, secondo le seguenti percentuali:

  • 10% di riduzione in caso di sospensione dell’attività da 30 a 60 giorni;
  • 20% per sospensioni da 61 a 120 giorni;
  • 30% per sospensioni oltre i 120 giorni.

La cessazione degli effetti del concordato è prevista qualora, in presenza di eventi straordinari o calamitosi, il reddito effettivamente conseguito risulti inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato. Tra gli eventi rilevanti figurano: calamità naturali con dichiarazione dello stato di emergenza, gravi danni ai locali aziendali o alle scorte, liquidazioni, affitto dell’unica azienda o sospensione dell’attività professionale o d’impresa debitamente comunicata agli enti competenti.

2. Modalità e termini di adesione
L’adesione al CPB può avvenire mediante invio del Modello di comunicazione CPB, secondo le seguenti modalità alternative:

  • contestualmente alla dichiarazione dei redditi 2025, congiuntamente al modello ISA;
  • in via autonoma, unitamente al solo frontespizio del modello REDDITI, barrando la casella “Comunicazione CPB” con il codice “1 – Adesione”.

Scadenze rilevanti:

  • 31 luglio 2025: termine ordinario per l’adesione (salvo proroga al 30 settembre 2025 in corso di valutazione);
  • 31 ottobre 2025: termine di invio della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024.

In caso di adesione congiunta alla dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà trasmettere la dichiarazione entro il 31 luglio 2025 (salvo proroga), anticipando dunque rispetto alla scadenza ordinaria.

3. Revoca dell’adesione
Il contribuente potrà revocare l’adesione già comunicata, entro i medesimi termini sopra indicati, attraverso invio autonomo del Modello, unitamente al frontespizio del modello REDDITI, barrando la casella “Comunicazione CPB” con il codice “2 – Revoca”.

Il provvedimento ed il decreto ministeriale sono scaricabili dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.

Si ricorda che le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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