Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – Nomina organi di controllo nelle s.r.l.

Entro il 30 aprile 2023 le s.r.l. e le società cooperative che negli ultimi 2 esercizi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

dovranno provvedere alla nomina degli organi di controllo.

Entro la medesima data le predette società devono adeguare, se necessario, lo statuto e l’atto costitutivo.

Questo obbligo è stato introdotto all’art.379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), modificando anche una disposizione del codice civile (art.2477).

L’esecuzione di tale adempimento è stata oggetto, nel tempo, di diverse proroghe, ed ora la scadenza è stata fissata entro il termine per l’approvazione in assemblea dei bilanci 2022, quindi in via ordinaria entro il 30 aprile 2023 (cfr. l’art.2364. co.2, cc ed il D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021).

L’individuazione dei soggetti preposti a vigilare sull’andamento dell’impresa costituita in forma di s.r.l. o di cooperativa si inserisce nell’obbligo più generale stabilito dal Codice della crisi di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (cfr. l’art.2086, co.2 del cc), al fine di rilevare tempestivamente le situazioni che mettono a rischio la continuità aziendale.

Si ricorda che, per le s.r.l. e le società cooperative, l’organo di controllo o il revisore, da nominare entro il prossimo 30 aprile, si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società.

Inoltre, le predette società devono adeguare, se necessario, lo statuto e l’atto costitutivo, ai fini della nomina dell’organo di controllo, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (quindi sempre entro il 30 aprile p.v.).

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato nessuno dei predetti limiti (cfr. l’art.2477, co.3 del cc).

In linea generale, si precisa che, per tutte le imprese (e non solo per le s.r.l.), la rilevazione e segnalazione della situazione di crisi da parte dell’organo di controllo è obbligatoria e consente di superare la responsabilità solidale derivante da eventuali successive azioni od omissioni dannose per l’impresa commesse dagli amministratori.

I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell’assemblea affinché deliberi la nomina dell’organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

  • dal possibile illecito amministrativo di “omessa convocazione assembleare” (cfr. l’art. 2631 co.1 cc), per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro;
  • dalla possibile denuncia al Tribunale (cfr. l’art. 2409 cc).

La mancata nomina dell’organo di controllo potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia delle delibere che presuppongo una qualche attività dello stesso (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

In sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 30 aprile 2023, quindi, agli esercizi relativi alle annualità 2022 e 2021.

Per quel che riguarda gli effetti della mancata convocazione dell’assemblea, l’ANCE ha predisposto un breve schema riepilogativo, scaricabile dall’area download “Codice della Crisi di Impresa” del sito associativo.

Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.

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