Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui limiti dei fringe benefits per il 2022

Si segnala che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. Decreto Aiuti-Quater), contenente un ulteriore pacchetto di “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”.

Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse risulta essere l’aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.

Ricordiamo a riguardo che l’art. 12 del D.L n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022, dispone che, per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto all’art. 51 comma 3 del DPR n. 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro (importo così modificato  dal DL 176/2022 dai previgenti euro 600), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il citato comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone, al terzo periodo, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Segnaliamo che con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (che trasmettiamo in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo limite per i fringe benefit, introdotto per il 2022 dal c.d. Decreto Aiuti Bis.

Con la circolare n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti rispettivamente sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del suddetto articolo 12 e sul rapporto di quest’ultimo con la norma relativa al c.d. “bonus carburante”.

Ambito soggettivo

L’articolo 12 in commento si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Dal momento che il predetto articolo 12 richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo 51, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito oggettivo

Esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina stabilita dall’articolo 51 comma 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:

a) sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

b) il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 600 euro, importo ulteriormente incrementato in euro 3.000.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi del medesimo art. 51 comma 3 (primo periodo) del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR (come precisato dalla stessa Agenzia, “trattasi, in particolare, del coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”), nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

  1. Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le utenze “domestiche” del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, oggetto della disposizione in commento, debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma:

  •  per la quota a carico del singolo condomino, le utenze per uso domestico (es. idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini;
  • le utenze per le quali, pur essendo le stesse intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In tal caso, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in esame per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (e, in particolare, dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679) acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui quest’ultimo attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari per identificarle (es. il numero della fattura, l’intestatario della fattura e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con l’intestatario, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento). Nel caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze. 

In ogni caso, per evitare che si fruisca più volte del beneficio per le medesime spese, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Ovviamente tutta la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Le somme erogate dal datore di lavoro nell’anno 2022 (ovvero, per il c.d. principio di cassa allargato, entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023, purché riguardanti consumi effettuati nell’anno 2022.

b)   Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Dalla lettura dell’articolo 12 in esame, nonché delle rispettive relazioni illustrativa e tecnica del Decreto Aiuti Bis, l’Agenzia delle Entrate ritiene evidente che la disciplina applicabile sia quella dell’articolo 51 comma 3 del TUIR e che la deroga a tale disposizione, introdotta dal predetto articolo 12, riguardi esclusivamente, come detto, il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefitsenza comportare quindi alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione nel caso di superamento del predetto limite massimo.

Pertanto, qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite (3.000 euro)il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 3.000 euro.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di applicazione

Dal momento che l’articolo 12 in esame si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

L’Agenzia ricorda, inoltre, che, in tema di benefit erogati mediante voucher,è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Rapporti con il c.d. bonus carburante

L’articolo 12 in commento costituisce un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al c.d. bonus carburante di cui all’art. 2 del DL n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, dal momento che il bonus carburante è ricondotto nell’ambito di applicazione del citato articolo 51 comma 3 (ultimo periodo) del TUIR, se il suo valore è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Infine, per completezza di informazione, si riportano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi al caso in cui il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonuscarburante e/o con i fringe benefit di cui sopra: la suddetta regola di carattere generale si intende applicabile anche in tal caso. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonuscarburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e distinti limiti fissati dalle due norme di cui sopra (3.000 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51 comma 3 del TUIR e/o 200 euro per il bonuscarburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento al bonus carburante si rinvia, in generale, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

I servizi Fiscale Tributario (Dott. Luca Giacometti) e Lavoro, Sindacale e Previdenza (Avv. Luigi Masini) sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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