Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto per informare che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 del 1° marzo 2022,è stato pubblicato il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022.
Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) per il 2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso ed esteso, dalla Legge di Bilancio 2022, anche al secondo semestre del 2021.
In particolare, rammentiamo che l’art. 1, comma 398 e comma 399 della suddetta Legge di Bilancio, ha previsto la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, fino al 31 dicembre 2021, la rilevazione, con apposito DM del MIMS da adottarsi entro il 31 marzo 2022, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ed, infine, l’incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, stanziando altri € 100 milioni per l’anno 2022.
Segnaliamo che, pertanto, come per il primo semestre, ai fini del riconoscimento delle compensazioni anche per il secondo semestre 2021, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante un’ulteriore istanza di compensazione (utilizzando il fac-simile già fornito, disponibile nell’area download “ Caro materiali” del sito associativo, ed adattandolo alle nuove date), a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di rilevazione, atteso entro il 31 marzo p.v.
In ordine, invece, al nuovo Decreto Legge n. 17/2022 informiamo che un primo commento della disposizione è disponibile per le Imprese Associate nell’area download “Caro materiali.” del sito Associativo.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova
Nel fare riserva di ulteriore approfondimento sul tema, alleghiamo il testo del Decreto Legge sopra menzionato.