Si richiama l’attenzione delle imprese sul regime di esenzione dal Canone Unico patrimoniale previsto per determinate occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019, ed in particolare del comma 833, lettera a).
La questione assume rilievo pratico soprattutto nei lavori eseguiti in appalto per conto dello Stato, dei Comuni e degli altri enti territoriali, poiché in tali ipotesi accade frequentemente che la richiesta di pagamento del canone venga rivolta all’impresa esecutrice, pur in presenza di presupposti che ne escludono la debenza.
La norma individua in modo tassativo i casi di esenzione. In primo luogo, sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dai loro consorzi. Per tali soggetti l’esenzione opera in via generale e non richiede una specifica verifica della finalità perseguita dall’occupazione.
Diversamente, per gli enti religiosi l’esenzione compete soltanto quando l’occupazione di suolo pubblico sia direttamente connessa all’esercizio del culto. Ne resta quindi fuori l’occupazione collegata ad attività diverse, comprese, in linea di principio, le occupazioni riconducibili a lavori edilizi sugli immobili di culto se prive di un nesso immediato con l’esercizio della funzione religiosa.
Per gli enti pubblici non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, l’esenzione richiede invece la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura dell’ente, e di un requisito oggettivo, consistente nella destinazione dell’occupazione a finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca scientifica. In questi casi il collegamento tra occupazione e finalità istituzionale deve essere concreto e verificabile.
Il punto più rilevante per il settore delle costruzioni riguarda gli appalti pubblici. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato da Ance, ormai consolidato, il contratto di appalto non trasferisce all’impresa la soggettività passiva del canone quando l’occupazione avviene nell’interesse dell’amministrazione committente. Anche se l’occupazione materiale del suolo è posta in essere dall’appaltatore, il soggetto che deve essere considerato, sul piano sostanziale, autore dell’occupazione resta l’ente pubblico titolare dell’intervento e del relativo titolo amministrativo.
Ne consegue che, nei lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato o di enti territoriali, l’occupazione di suolo pubblico necessaria all’esecuzione dell’opera deve ritenersi imputabile al committente pubblico e beneficia, ricorrendone i presupposti, dell’esenzione. L’impresa opera infatti quale esecutrice dell’intervento, in adempimento degli obblighi assunti contrattualmente, e non quale autonomo soggetto passivo del canone.
Sul piano operativo, l’articolo Ance non introduce una nuova scadenza di legge né individua un termine uniforme valido per tutti i casi. Questo è un aspetto importante: non esiste, sulla base del solo contributo esaminato, una scadenza nazionale unica per chiedere l’esenzione, poiché la gestione del Canone Unico patrimoniale passa anche attraverso i regolamenti e le prassi del singolo Comune.
Per tale ragione, gli adempimenti da presidiare sono soprattutto i seguenti.
Anzitutto, già nella fase di avvio dell’appalto, è opportuno verificare chi risulti formalmente intestatario della concessione o autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e se il titolo sia riferito all’amministrazione committente oppure all’impresa esecutrice. Questo passaggio è decisivo, perché la corretta impostazione documentale sin dall’origine riduce il rischio di richieste di pagamento non dovute.
In secondo luogo, è necessario controllare il contratto di appalto, il capitolato e gli eventuali atti autorizzativi, per accertare che emerga chiaramente che l’occupazione è strumentale all’esecuzione di un’opera pubblica richiesta dall’ente. È consigliabile conservare in fascicolo copia del contratto, del verbale di consegna lavori, del titolo edilizio, dell’eventuale concessione di occupazione e di ogni atto che dimostri il collegamento funzionale tra occupazione e interesse pubblico perseguito dal committente.
Qualora il Comune richieda il pagamento del canone all’impresa, occorre attivarsi immediatamente per contestare la pretesa, facendo valere che, in presenza di appalto pubblico riconducibile a Stato o ente territoriale, il soggetto cui riferire l’occupazione è l’amministrazione committente e non l’esecutore materiale dei lavori. In questa fase è opportuno trasmettere tempestivamente una memoria difensiva o un’istanza di riesame, allegando tutta la documentazione utile.
Quanto alle scadenze, il controllo deve essere effettuato in tre momenti precisi: prima della richiesta o del rilascio del titolo di occupazione, per verificare la corretta intestazione; prima dell’eventuale pagamento richiesto dal Comune, per evitare versamenti non dovuti; immediatamente dopo la notifica di qualunque avviso o richiesta formale, perché da quel momento decorrono i termini di difesa, che però non sono indicati nell’articolo Ance e devono essere verificati caso per caso in base alla natura dell’atto ricevuto e alla disciplina applicabile.
In sintesi, il principio da tenere fermo è questo: quando l’occupazione di suolo pubblico avviene nell’ambito di lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato o di enti territoriali, l’impresa appaltatrice non deve essere automaticamente considerata soggetto obbligato al pagamento del Canone Unico patrimoniale. Occorre invece verificare la reale imputazione dell’occupazione e far valere, ove spettante, il regime di esenzione previsto dalla legge.
Per le imprese interessate si raccomanda quindi una verifica preventiva della documentazione di appalto e, in caso di richieste di pagamento già pervenute, un esame immediato degli atti per valutare la contestazione della pretesa.
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