Cambio di destinazione d’uso – D. L. n. 69/2024 “Salva casa” – sentenza TAR Liguria 693/2025

Il Tribunale Amministrativo della Liguria ha recentemente reso un’importante sentenza su tema che si era prestato a difformi interpretazioni soprattutto da parte delle amministrazioni pubbliche, dopo l’introduzione delle misure di semplificazione e incentivo introdotto dal decreto-legge n. 69/2024 “Salva Casa”, convertito dalla legge n. 105/2024.

In particolare, la sentenza n. 693/2025 si pronuncia sul caso di mutamento di destinazione d’uso da magazzino a residenza di un’unità immobiliare, con conseguente richiesta di agibilità in deroga ai requisiti di altezza interna dei locali, in base agli articoli 23 ter e 24 del d.p.r. 380/2001, modificati dal citato decreto legge.

Il Tribunale ha valutato la legittimità di un provvedimento comunale di inibizione a SCIA presentata per il cambio di destinazione d’uso.

La questione controversa riguarda due distinte questioni: “1) innanzitutto, la possibilità, alla luce del novellato art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, di operare un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante – ovvero tra categorie funzionali diverse, da magazzino ad abitativo – “con opere”, di un deposito seminterrato mediante SCIA, in ambito agricolo assimilabile a zona E, senza obblighi di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, né dotazione minima obbligatoria di parcheggi; 2) secondariamente, la possibilità di conseguire, per l’unità immobiliare oggetto del mutamento di destinazione d’uso, l’agibilità abitativa (disciplinato dall’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001), pur in difetto dei requisiti di altezza interna di cui al D.M. 5 luglio 1975”.

L’azione inibitoria del Comune è stata ritenuta illegittima: l’amministrazione ha erroneamente sostenuto la tesi che l’art. 24 del D.P.R. n. 3780/2001 risulterebbe applicabile ai soli casi in cui la destinazione assentita per l’unità immobiliare esistente sia già quella abitativa.

Secondo il TAR Liguria non possono esserci dubbi sul fatto che “alla luce “degli art. 20 comma 1-bis e 24 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001, i nuovi limiti minimi di altezza siano di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.”

E’ possibile scaricare la sentenza n. 693/2025 al seguente link: “Urbanistica”.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.

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