L’Agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro “Telefisco 2023” con la stampa specializzata, tenutosi il 26 gennaio 2023, richiamando sia i propri precedenti chiarimenti, sia le ultime novità della Manovra 2023, chiarisce che:
- in caso di lavori di recupero, pagati a diversi fornitori, su cui si applica la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, l’interessato può fruire del bonus fiscale sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi per i pagamenti verso alcuni fornitori, e di opzione per lo sconto in fattura (o per la cessione del credito) per gli importi dovuti agli altri fornitori. Occorre, però, rispettare il massimale di spesa stabilito per l’intervento effettuato (cfr. i par. 3.1.e 3.3.del Provvedimento AdE 8 agosto 2020);
- per gli interventi “trainanti” sulle parti comuni di un mini condominio di 2 abitazioni, posseduto da 2 proprietari, che vengono fatturati separatamente a ciascuno di essi, l’opzione di cessione o sconto ai fini del “110%” deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate da uno solo condòmino (con il proprio codice fiscale), ed è valida anche per l’altro. Per i lavori “trainati” sulle singole abitazioni, ogni proprietario deve effettuare una comunicazione per la propria unità immobiliare e per ciascuna tipologia di intervento eseguito (cfr., C.M. 23/E/2022 e 28/E/2022);
- si può usufruire della detrazione IRPEF del 50% per l’installazione di un impianto fotovoltaico su un capannone agricolo di proprietà di un familiare, adiacente all’abitazione, a condizione che sia direttamente al servizio della stessa, per far fronte ai relativi bisogni energetici (ad es. per l’illuminazione, o per l’alimentazione di apparecchi elettrici – cfr. l’art.16-bis, co.1, lett.h, del D.P.R. 917/1986 – Tuir);
- non si applica il Superbonus al 110% anche nel 2023 (anziché al 90%) per i lavori condominiali nella seguente ipotesi:
- convocazione dell’assemblea il 9 novembre 2022;
- presentazione della Cila il 10 novembre 2022;
- deliberazione assembleare di approvazione degli interventi il 30 novembre 2022.
La fattispecie non rientra, infatti, nei casi in cui è ammesso il cd. “regime transitorio” per l’applicabilità del “110” anche nel 2023 per i lavori condominiali, stabilito per i condomini che:
- hanno approvato la delibera di esecuzione dei lavori prima del 19 novembre 2022 e presentato la CILAS al 31 dicembre 2022;
- hanno approvato la delibera di esecuzione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e presentato la CILAS al 25 novembre 2022.
- In entrambe le ipotesi, la data della delibera assembleare deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare a cura dell’amministratore o, in mancanza, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea (cfr. l’art.1, co. 894-895, della legge 197/2022 – legge di Bilancio 2023).
Le risposte sono scaricabili dal sito Associativo all’interno dell’area download “Agenzia delle Entrate”.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.