L’Agenzia delle Entrate con una Faq del 17 marzo 2022 ha chiarito i termini dei divieti di cessione dei bonus introdotti dal decreto “Frodi”.
In particolare se le comunicazioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successive alla prima, sono avvenute entro il 16 febbraio 2022, il relativo credito può essere ulteriormente ceduto una sola volta a chiunque e due volte a soggetti “qualificati”.
Le comunicazioni effettuate, invece, dal 17 febbraio 2022 seguono le regole introdotte dal DL 13/2022 (cd. DL Frodi) per cui:
- in caso di “sconto in fattura” praticato dal fornitore (impresa che ha eseguito i lavori), sono possibili tre ulteriori passaggi, una cessione a chiunque, e due cessioni a soggetti “qualificati”;
- in caso di cessione del credito, il primo passaggio potrà avvenire nei confronti di chiunque, e i due ulteriori solo a soggetti “qualificati”.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.
In allegato il testo in commento.