Bonus barriere architettoniche con IVA al 4%: escluse le cessioni con posa in opera di beni non dipendenti da contratti di appalto

Le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell’aliquota IVA del 4%, essendo l’agevolazione limitata alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

È questo il principio affermato con la Risposta n. 212 del 19 agosto 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, chiarendo l’esclusione dal bonus delle ipotesi di cessione con posa in opera di infissi.

Nel fornire risposta negativa l’Amministrazione finanziaria parte dal dato letterale della norma di riferimento.

Il n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».

Dunque, la norma stessa limita l’agevolazione alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte a superare o rimuovere barriere architettoniche.

Nel dettaglio, poi, possono considerarsi destinati al superamento delle c.d. barriere architettoniche degli edifici gli interventi che rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Dunque, risultano essere due le condizioni necessarie per l’accesso all’aliquota IVA agevolata:

  • il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa relativa alle barriere architettoniche (D.M. 236/89);
  • che si tratti di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Nel caso di specie, l’istante si occupa della vendita e posa in opera di infissi conformi al D.M. 236/1989 – e quindi rientranti tra le opere che possono considerarsi finalizzate al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche – ma tale attività non viene realizzata nell’ambito di un contratto di appalto.

L’agenzia delle Entrate qualifica la forma contrattuale come una mera compravendita, richiamando numerosi precedenti di prassi ove si chiarisce la distinzione tra una cessione di beni con posa in opera e una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto.

In particolare, viene chiarito che può ritenersi sussistente un contratto di appalto se l’oggetto principale della prestazione prevede la realizzazione di un “quid novi”. Al contrario, se la prestazione è rappresentata dalla mera fornitura di beni – pur con un servizio accessorio quale la posa in opera – si trattadi un contratto di compravendita.

Facendo concreta applicazione di tali principi, nel caso di specie (i) manca l’elemento della novità, trattandosi di mera posa in opera di infissi e (ii) la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi. Il che fa concludere per la presenza di un mero contratto di compravendita.

In considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione con posa in opera di infissi, pur conformi al DM 236/89, non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4%.

La Risposta è scaricabile dal sito all’interno dell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.

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