L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’entrata in vigore, il 12 novembre scorso, del D.L. 157/2021 (cd. “decreto antifrode”) ha emanato alcune FAQ in materia di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.
In particolare, nelle nuove FAQ l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- per i bonus edilizi ordinari, le comunicazioni ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro l’11 novembre 2021 non richiedono né il visto di conformità, né l’asseverazione della congruità delle spese. In questa ipotesi, i relativi crediti possono essere accettati, o ri-ceduti, sempre senza il visto di conformità e la congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fermi restando i controlli antifrode (cfr. il nuovo art.122-bis del D.L. n. 34/2020, introdotto dal D.L. n. 157/2021). Tale principio vale anche per i beneficiari che, prima del 12 novembre, abbiano già ricevuto e pagato le fatture ai propri fornitori, ed abbiano stipulato i relativi accordi ai fini dell’opzione per la cessione del credito, o per lo sconto (con l’annotazione in fattura) senza però trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
- fino all’adozione del decreto del MITE (di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020), relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, occorre fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto MITE 6 agosto 2020;
- l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus deve attestare unicamente la congruità delle spese, fermo restando, in linea generale, il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per ciascuna agevolazione;
- occorre il visto di conformità per le spese agevolabili con il Superbonus ove il contribuente intenda utilizzare il beneficio in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Invece, l’obbligo del visto di conformità non opera se la dichiarazione dei redditi viene presentata nella forma della “dichiarazione precompilata”, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Al di fuori di queste ipotesi, il visto di conformità deve riferirsi ai soli dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. L’interessato, inoltre, deve conservare sia la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità, sia i documenti che giustificano le spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione. Diversamente, l’Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione negli altri casi richiesti dalla legge (ad es, utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di importi superiori a 5.000 euro annui); in tale ultima ipotesi, il visto di conformità in dichiarazione assorbe l’obbligo stabilito ai fini del Superbonus;
- l’asseverazione della congruità delle spese, per i bonus edilizi ordinari ai sensi del D.L. 157/2021 può essere effettuata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus, sulla base delle spese sostenute, e non sulla base dei SAL relativi ai lavori eseguiti, come per il 110%.
In sostanza, ciò significa che anche ai fini delle asseverazioni sulla congruità dei costi rilevano le spese sostenute (secondo il cd. “principio di cassa”), a prescindere dall’esecuzione dei lavori, che possono essere ultimati anche successivamente.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì aggiornato le FAQ in tema di Superbonus ed altri bonus edilizi, confermando gli orientamenti consolidati già espressi in precedenza.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia Entrate 12.11.2021 n. 312528.
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o il c.d. “sconto sul corrispettivo” deve essere trasmessa, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione degli Associati per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.