Segnaliamo che l’Anac, con la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022, conferma, anche per il corrente anno, l’importo del contributo dovuto a favore dell’ANAC, nella misura già prevista per lo scorso anno.
Rimangono tenuti a tale contribuzione gli Operatori Economici, che intendano partecipare a procedure pubbliche di scelta del contraente, le Stazioni Appaltanti e le SOA.
Nella stessa delibera, sono confermati gli esoneri dall’obbligo di contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento:
a) di appalti espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
b) disciplinati dal decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Per quanto riguarda gli operatori economici concorrenti a gare pubbliche, viene altresì confermato che questi sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura.
Nella delibera viene confermata l’esenzione per i concorrenti a gare di importo inferiore a €150.000 e, a partire da tale importo, quanto dovuto a titolo di contributo, suddiviso nelle seguenti fasce:
· da € 150.000 a € 299.999,99: € 20,00;
· da € 300.000 a € 499.999,99: € 35,00;
· da € 500.000 a € 799.999,99: € 70,00;
· da € 800.000 a € 999.999,99: € 80,00;
· da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 140,00;
· da € 5.000.000 a € 19. 999.999,99: € 200,00
· da € 20.000.000: € 500,00
In allegato la Gazzetta Ufficiale contenente la delibera Anac in questione.