Con decorrenza 1° gennaio 2026, è entrata in vigore una modifica normativa di rilievo in materia di accise applicate ai prodotti energetici impiegati per la produzione di forza motrice nei cantieri. Tale novità comporta l’esclusione dall’agevolazione fiscale dei carburanti utilizzati da mezzi semoventi gommati, immatricolati e targati, anche se impiegati all’interno di cantieri di costruzione.
L’orientamento è stato formalizzato dall’Agenzia delle Dogane – Direzione Accise, con informativa del 22 gennaio 2026, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 43/2025 al punto 9, Tabella A del D.Lgs. 504/1995.
In particolare, la riduzione dell’accisa trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la forza motrice venga prodotta tramite:
- motori fissi, installati permanentemente su strutture ancorate al suolo;
- oppure macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico.
Il testo normativo fa espresso riferimento a “motori azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di … cantieri di costruzione …”.
In base alla nuova interpretazione, non sono più ammessi al beneficio:
- i mezzi d’opera gommati immatricolati e targati, anche se dotati della cosiddetta “targa gialla” (che consente la circolazione solo in condizioni e tratti limitati);
- i mezzi dotati di contatore fiscale, installato per distinguere i consumi legati alla forza motrice da quelli relativi al movimento stradale.
Questa posizione supera quanto precedentemente riconosciuto con le circolari interpretative n. 33/D/2006, n. 5/D/2010 e n. 25/D/2011, che consentivano l’accesso all’agevolazione anche per le macchine movimento terra (come escavatori, ruspe, bulldozer, dumper), a condizione che:
- non fossero omologate per la libera circolazione su strada;
- o fossero omologate con limitazioni, purché operassero esclusivamente in cantieri delimitati, e venisse resa apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Alla luce della nuova interpretazione:
- l’agevolazione viene esclusa in modo generalizzato per tutti i mezzi targati, anche se operanti solo in cantiere e dotati di strumenti per la misurazione oggettiva dei consumi;
- le aziende del settore costruzioni dovranno, pertanto, escludere tali mezzi dalla richiesta di rimborso accisa a partire dal 1° gennaio 2026.
È importante sottolineare che, come precisato dalla stessa Agenzia, l’aliquota agevolata dell’accisa per la produzione di forza motrice è pari al 30% di € 617,40 per mille litri. Gli operatori possono richiedere il rimborso calcolando la differenza tra l’aliquota piena pagata al momento dell’acquisto del carburante e tale valore ridotto.
Le imprese sono pertanto invitate a verificare con attenzione il proprio parco mezzi, valutando:
- quali veicoli non risultano più idonei alla fruizione dell’agevolazione;
- l’eventuale necessità di aggiornare la documentazione presentata agli Uffici delle Dogane competenti;
- la corretta separazione dei consumi in fase di rendicontazione, escludendo quelli relativi a mezzi immatricolati e targati, anche se impiegati unicamente in aree di cantiere.
L’informativa è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Documenti per gli associati”.
Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.


