Accesso al nuovo credito sanificazione e al bonus pubblicità 2021

Nuovo Credito Sanificazione

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sarà possibile inviare la comunicazione per accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e dei tamponi di cui all’art. 32 del DL 73/2021.

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Potranno beneficiare della misura le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti oltre alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo.

La comunicazione prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910, relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 deve essere presentata:

– dal 4.10.2021 al 4.11.2021;

– in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;

– direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta di 60.000,00 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

L’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile sarà reso noto con provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021.

Bonus Pubblicità

Dal 1 al 31ottobre 2021 si riapre la finestra temporale per presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 (si veda a tal proposito la Circolare di Studio n.8) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

La comunicazione ha lo scopo di prenotare il credito d’imposta per gli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno 2021 (investimenti già effettuati e/o da effettuare), mentre dal 1° al 31 gennaio 2022 verranno confermati a consuntivo tramite una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente sostenuti nel 2021.

Il credito di imposta riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 è pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Viene meno invece il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

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