La fattura con sconto, relativa a lavori agevolabili con il “110%”, per la quale non è stata più esercitata la relativa opzione all’Agenzia delle Entrate, può essere integrata con un documento extrafiscale attestante che lo sconto non è avvenuto e l’importo ancora da saldare. Non servono, invece, la nota di variazione in diminuzione e l’emissione di una nuova fattura.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 581 del 5 dicembre 2022, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto le modalità di correzione di una fattura emessa a fine 2021, con sconto, relativa a lavori su una unifamiliare, agevolabili con l’Ecobonus al 110%.
Nel caso di specie, è stata emessa una fattura in acconto con l’indicazione dello sconto pari all’intero corrispettivo in essa indicato, con la specifica dicitura richiesta dalla normativa (“sconto in fattura ex art.121 del D.L. 34/2020”). Tuttavia, a causa di un’incertezza relativa alla redazione del visto di conformità, non è stata esercitata, durante i lavori, l’opzione per lo sconto in fattura nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (con scadenza 29 aprile 2022, per le spese 2021).
Infatti, l’asseverazione relativa ai requisiti tecnici dell’intervento (ai sensi del D.M. 6 agosto 2020), come passaggio necessario, oltre alla congruità delle spese, per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura è stata acquisita solo a fine lavori.
Si ricorda, infatti, che per usufruire del Superbonus l’opzione per lo sconto in fattura diventa efficace solo mediante la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre riportare sia il visto di conformità, sia la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati (cfr. anche l’art.119, co.13, del D.L. 34/2020).
In tale situazione, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate come rettificare la fattura emessa nel 2021 che riporta lo sconto, visto che la relativa opzione non è stata esercitata, e che la spesa relativa all’intervento verrà sostenuta con pagamento effettivo interamente nel 2022.
Al riguardo, con la Risposta n.581/E/2022 viene individuata la soluzione su come gestire la fattura, e viene chiarito che:
- la fattura originaria, con lo sconto, può essere integrata con un separato documento extra fiscale, con la finalità di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e rilevare l’importo da saldare.
In questo modo, il beneficiario dell’Ecobonus al 110% potrà pagare l’intera spesa relativa all’intervento sulla propria unifamiliare nel 2022, scegliendo poi se usufruire del beneficio fiscale in forma di detrazione o di cessione del credito;
- non ci sono i presupposti per emettere una nota di variazione in diminuzione (ai sensi dell’art.26 del D.P.R. 633/1972) né una nuova fattura, tenuto conto che in quella originaria l’ammontare imponibile e l’IVA sono stati correttamente indicati, al lordo dello sconto.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria fornisce alcune precisazioni sull’applicabilità del Superbonus per i lavori cd. “trainanti” e “trainati” e seguiti sull’unifamiliare.
Nel caso di specie, le spese per i lavori trainati verranno sostenute in data successiva alla fine lavori degli interventi trainanti: tale circostanza consente di usufruire del “110%” solo sulle spese riferite ai lavori “trainanti”, e non sui “trainati” (cfr. in merito anche la C.M. 24/E/2020).
Per questi ultimi, l’istante potrà usufruire degli ulteriori bonus ordinari in edilizia (ad es. Ecobonus ordinario, Bonus ristrutturazioni), sempre in forma di detrazione o di cessione del credito.
Per completezza si ricorda che, per gli interventi di recupero eseguiti su edifici unifamiliari, o unità poste in edifici plurifamiliari, il Superbonus viene riconosciuto, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Invece, per i lavori avviati sulle medesime unità dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, il beneficio spetta nella misura del 90%, ma solo per lavori realizzati sulle “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa (cfr. l’art.119, co.8-bis del D.L. 34/2020 come modificato dall’art.9 del D.L. 176/2022, in corso di conversione in legge – cd. Decreto Aiuti-quater).
In allegato la comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate n. 581/E/2022